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D.L. 384/1992

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126 provvedimenti

Borsa di studio medicina generale: legittimo il compenso ridotto
Un gruppo di medici ha citato in giudizio lo Stato italiano chiedendo il risarcimento dei danni per la borsa di studio medicina generale percepita durante i corsi di formazione svolti tra il 1994 e il 2001. I professionisti lamentavano una disparità di trattamento economico rispetto ai colleghi iscritti alle scuole di specializzazione universitaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il diritto dell'Unione Europea non impone la parità retributiva tra i due percorsi. Le due tipologie di corso presentano finalità, organizzazione e strutture differenti. Di conseguenza, la scelta di differenziare i compensi rientra nella discrezionalità del legislatore e non costituisce un atto illecito dello Stato.
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Retribuzione individuale di anzianità: stop ai rimborsi regionali
Un dipendente pubblico ha citato in giudizio l'Ente regionale datore di lavoro per ottenere il ricalcolo degli scatti economici relativi alla retribuzione individuale di anzianità a partire dall'inizio del proprio servizio. La Corte d'Appello ha riconosciuto parzialmente il credito, limitando l'importo fino al 1990. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente regionale e rigettato le istanze del lavoratore. I giudici hanno chiarito che le maggiorazioni economiche previste per il personale dei Ministeri non spettano ai dipendenti degli Enti locali e delle Regioni. Inoltre, la Suprema Corte ha stabilito che la prescrizione del diritto decorre dall'inquadramento in ruolo e non dal successivo provvedimento formale dell'amministrazione.
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Rivalutazione contributiva per amianto: stop a ricorsi tardivi
Un gruppo di lavoratori ha richiesto la rivalutazione contributiva per amianto per avere svolto mansioni a contatto con fibre nocive per oltre un decennio. L'ente previdenziale ha contestato la richiesta in appello. I giudici hanno accertato che parte dei dipendenti non aveva mai presentato la preventiva domanda amministrativa, mentre per i restanti lavoratori era ormai scattata la decadenza triennale dell'azione giudiziaria. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto integrale delle pretese dei lavoratori. I giudici di legittimità hanno ribadito che la domanda giudiziale per i benefici da amianto richiede obbligatoriamente l'istanza amministrativa preliminare all'ente di previdenza. In aggiunta, il decorso del termine triennale estingue definitivamente il diritto di agire in tribunale. I lavoratori soccombenti devono inoltre pagare le spese processuali.
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Amianto e benefici previdenziali: diritto perso dopo 12 anni
Un lavoratore ha adito le vie legali per ottenere i benefici previdenziali per esposizione all'amianto, sostenendo di aver lavorato a contatto con la fibra nociva per oltre un decennio. L'ente di previdenza ha eccepito l'estinzione dell'azione giudiziaria a causa del decorso del tempo. Il lavoratore aveva presentato istanza amministrativa nel 1997, ma ha depositato il ricorso in tribunale soltanto nel 2009. La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente la domanda dell'operaio, confermando che l'azione era colpita da decadenza triennale. Il collegio ha precisato che la maggiorazione per amianto, pur influendo sulla pensione finale, costituisce un beneficio autonomo soggetto a termini perentori di ricorso decorrenti dal silenzio-rifiuto dell'ente previdenziale.
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Contributi Gestione Commercianti: niente somme sui meri utili
L'ente previdenziale ha richiesto il pagamento dei contributi Gestione Commercianti a due soci di una società a responsabilità limitata. L'istituto pretendeva il versamento anche sugli utili derivanti dalla mera partecipazione al capitale sociale. I soci hanno contestato la richiesta, evidenziando la totale assenza di attività lavorativa svolta all'interno della società. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione dei contribuenti. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione e ha respinto il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che i dividendi percepiti dal semplice socio di capitale costituiscono reddito di capitale e non reddito d'impresa. Di conseguenza, tali somme non rientrano nella base imponibile previdenziale. L'ente deve quindi annullare la pretesa e rimborsare le spese legali.
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Contributi previdenziali su utili societari: ko per l’INPS
L'INPS pretendeva il pagamento di contributi previdenziali sulla quota di utili percepiti da un cittadino in qualità di socio di una società a responsabilità limitata. Il cittadino si è opposto, evidenziando di non svolgere alcuna attività lavorativa all'interno della società, essendone un mero socio di capitale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che i contributi previdenziali su utili societari non sono dovuti se derivano da una semplice partecipazione finanziaria. Gli utili da mero capitale costituiscono infatti redditi di capitale e non redditi d'impresa, gli unici soggetti a contribuzione per la gestione commercianti. Vince il socio, con condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle spese processuali.
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Indennità di mobilità: il ritardo INPS non salva il lavoratore
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Istituto Previdenziale contro un lavoratore che richiedeva l'indennità di mobilità. Il lavoratore aveva presentato la domanda amministrativa nel settembre 2013, ma ha avviato la causa in tribunale solo nell'ottobre 2015, ben oltre il termine massimo di un anno e trecento giorni previsto dalla legge. I giudici di legittimità hanno chiarito che il ritardo dell'ente previdenziale nel respingere la domanda non sposta in avanti i termini di decadenza per fare causa. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la decisione precedente e ha rigettato definitivamente la richiesta del lavoratore, condannandolo anche al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio.
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Socio s.r.l.: utili esclusi dalla base imponibile contributiva
L'INPS ha richiesto a un socio fondatore e amministratore di una società a responsabilità limitata il pagamento dei contributi previdenziali sui redditi percepiti, sostenendo che tali somme dovessero rientrare nella base imponibile contributiva. Il socio non svolgeva alcuna attività lavorativa all'interno della società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che i redditi derivanti dalla sola partecipazione al capitale sociale costituiscono redditi di capitale e non di impresa. Di conseguenza, tali somme non possono essere incluse nella base imponibile contributiva per la gestione commercianti. La qualificazione fiscale di questi redditi come lavoro autonomo costituisce una finzione giuridica valida solo ai fini delle tasse, senza alcun effetto sugli obblighi previdenziali. L'INPS è stato quindi condannato a pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi INPS: l’atto del Fisco salva il debito
Il Contribuente ha proposto opposizione contro una cartella esattoriale con cui l'INPS richiedeva oltre ottomila euro per contributi omessi su un maggior reddito accertato dal Fisco. La Corte d'Appello ha accolto l'opposizione, ritenendo il credito estinto per prescrizione e negando che l'accertamento fiscale potesse interrompere i termini. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate interrompe la prescrizione contributi INPS anche a favore dell'istituto di previdenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per una nuova valutazione.
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Contributi previdenziali su utili societari: stop alle pretese INPS
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali su utili societari a due contribuenti, derivanti dalla loro mera partecipazione a una società di capitali. I giudici di merito hanno annullato le richieste dell'ente, rilevando l'assenza di un'attività lavorativa abituale e prevalente dei soci all'interno della società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che i redditi da sola partecipazione al capitale sociale costituiscono redditi di capitale e non redditi d'impresa. Di conseguenza, tali somme non rientrano nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi. L'ente previdenziale è stato condannato anche al pagamento del doppio del contributo unificato.
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Contributi previdenziali socio s.r.l.: niente INPS senza lavoro
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali a un socio di una società a responsabilità limitata, calcolati sui redditi derivanti dalla sua partecipazione azionaria. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta poiché il socio non svolgeva alcuna attività lavorativa all'interno dell'azienda. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di versare i contributi previdenziali socio s.r.l. sorge solo in presenza di un'effettiva attività di lavoro autonomo. I semplici redditi di capitale, derivanti dalla mera partecipazione societaria senza prestazione lavorativa, sono esclusi dalla base imponibile contributiva. Vince quindi il socio, che non deve pagare alcuna somma aggiuntiva all'INPS.
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Gestione commercianti: si pagano i contributi anche sugli affitti
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una socia di una società di persone contro l'avviso di addebito dell'INPS. L'ente previdenziale richiedeva il pagamento dei contributi per la Gestione commercianti sui redditi eccedenti il minimale. La ricorrente sosteneva che i redditi societari derivassero solo da locazioni immobiliari e non da attività d'impresa. I giudici hanno chiarito che, per gli iscritti alla Gestione commercianti, la base imponibile previdenziale comprende tutti i redditi d'impresa dichiarati ai fini fiscali, inclusi quelli da partecipazione in società di persone che si limitano a riscuotere canoni di affitto, senza che sia necessario lo svolgimento di attività lavorativa diretta nella società. Di conseguenza, la contribuente perde la causa e le spese di giudizio vengono compensate.
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Gestione commercianti: contributi dovuti anche sui soli affitti
Un socio accomandante ha impugnato l'avviso di addebito con cui l'INPS richiedeva il pagamento di contributi alla Gestione commercianti. I contributi erano calcolati anche sui redditi derivanti dalla sua partecipazione in una società di persone che si limitava a locare immobili, senza che il socio vi svolgesse attività lavorativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando che la base imponibile per la Gestione commercianti deve includere tutti i redditi d'impresa percepiti nell'anno. Poiché i redditi delle società di persone sono considerati fiscalmente redditi d'impresa a prescindere dall'attività svolta, essi rilevano anche ai fini previdenziali, indipendentemente dall'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte del socio. L'INPS ha quindi legittimamente preteso il pagamento dei contributi.
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Contributi previdenziali gestione commercianti: sì su affitti
Un socio di una società in nome collettivo, attiva solo nella locazione di un immobile, ha contestato la richiesta dell'INPS di pagare maggiori contributi previdenziali gestione commercianti sui redditi derivanti da tale partecipazione. Il contribuente sosteneva che l'affitto di immobili non costituisse attività d'impresa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per chi è già iscritto alla gestione commercianti, la base imponibile previdenziale comprende tutti i redditi percepiti, inclusi quelli da partecipazione in società di persone, anche se la società si limita a riscuotere canoni di locazione senza svolgere attività lavorativa diretta. I redditi delle società di persone sono infatti considerati fiscalmente redditi d'impresa.
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Base imponibile contributiva: ditta familiare contro affitti
La titolare di un'impresa artigiana ha contestato la richiesta dell'INPS di pagare contributi previdenziali aggiuntivi per il marito, collaboratore familiare. L'INPS ha calcolato i contributi includendo anche i redditi che l'uomo percepiva come socio accomandatario di una società di persone che si occupava solo di affittare immobili. La titolare sosteneva che tali redditi non dovessero rientrare nel calcolo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la base imponibile contributiva per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti comprende la totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF. Poiché i redditi derivanti da società di persone sono considerati fiscalmente redditi d'impresa, essi vanno obbligatoriamente inclusi nel calcolo dei contributi previdenziali dovuti, anche se il collaboratore non lavora attivamente in quella specifica società.
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Rivalutazione contributiva per amianto: arretrati persi
Il Pensionato ha richiesto la rivalutazione contributiva per amianto per ottenere un aumento del proprio trattamento pensionistico. Il Tribunale ha accolto la domanda ma ha limitato gli arretrati al triennio precedente la causa, applicando la decadenza. La Corte d'Appello ha invece riconosciuto gli arretrati fin dall'origine della pensione. L'Ente Previdenziale ha fatto ricorso in Cassazione, eccependo che il Pensionato non aveva impugnato la limitazione dei tre anni in appello, rendendo quel punto definitivo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale, confermando che la mancata contestazione ha creato un giudicato interno. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata annullata senza rinvio e il Pensionato ha perso il diritto agli arretrati ultratriennali.
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Imponibile contributivo Gestione Commercianti: no sui dividendi
L'INPS ha richiesto a un contribuente il pagamento dei contributi previdenziali calcolati non solo sul reddito da lavoro, ma anche sui redditi di capitale percepiti come socio non lavoratore di altre società. Il contribuente ha contestato la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato che l'imponibile contributivo Gestione Commercianti comprende la totalità dei redditi d'impresa, ma esclude i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali in cui non si svolge attività lavorativa. Di conseguenza, il ricorso dell'INPS è stato dichiarato inammissibile, confermando la vittoria del contribuente che non dovrà pagare i contributi su tali somme.
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Contributi previdenziali su utili societari: esente il socio
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un lavoratore autonomo il pagamento di contributi previdenziali calcolati anche sugli utili derivanti dalla sua partecipazione in una società a responsabilità limitata. Il lavoratore, tuttavia, non svolgeva alcuna attività lavorativa all'interno di questa società. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, dichiarando inammissibile il ricorso dell'ente. La Corte ha stabilito che i contributi previdenziali su utili societari non sono dovuti se i proventi derivano da una mera partecipazione finanziaria (redditi di capitale) e non da un'effettiva attività lavorativa. Di conseguenza, il lavoratore non deve pagare i contributi pretesi e l'ente previdenziale è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Socio fondatore ma non lavora: no alla Gestione Commercianti INPS
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che i redditi derivanti dalla mera partecipazione come socio fondatore a una società di capitali, senza lo svolgimento di alcuna attività lavorativa, non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile per la Gestione Commercianti INPS. La distinzione fiscale che qualifica tali utili come reddito da lavoro autonomo costituisce una finzione giuridica valida solo a fini fiscali e non previdenziali.
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Rivalutazione contributiva amianto: no a nuove domande tardive
Un lavoratore in pensione ha richiesto la rivalutazione contributiva amianto per l'esposizione professionale alla sostanza nociva. L'uomo ha presentato una prima domanda all'ente previdenziale nel 2008 e una seconda nel 2015, avviando la causa solo nel 2016. La Corte d'Appello ha accolto la domanda ritenendo tempestivo il ricorso rispetto alla seconda richiesta. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che il termine di decadenza di tre anni per avviare l'azione giudiziaria decorre tassativamente dalla presentazione della prima domanda amministrativa. Di conseguenza, la successiva ripresentazione della domanda non riapre i termini. La Suprema Corte ha quindi rigettato definitivamente la richiesta del lavoratore.
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