Un socio di una società in nome collettivo, attiva solo nella locazione di un immobile, ha contestato la richiesta dell'INPS di pagare maggiori contributi previdenziali gestione commercianti sui redditi derivanti da tale partecipazione. Il contribuente sosteneva che l'affitto di immobili non costituisse attività d'impresa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per chi è già iscritto alla gestione commercianti, la base imponibile previdenziale comprende tutti i redditi percepiti, inclusi quelli da partecipazione in società di persone, anche se la società si limita a riscuotere canoni di locazione senza svolgere attività lavorativa diretta. I redditi delle società di persone sono infatti considerati fiscalmente redditi d'impresa.
Continua »