Un'impresa subappaltatrice, inizialmente ammessa al 'Fondo Salva Opere' per recuperare un credito, viene poi esclusa dal Ministero. La motivazione è che il credito sarebbe stato soddisfatto tramite l'assegnazione di titoli nella procedura concorsuale dell'appaltatore principale. La Corte di Cassazione, decidendo sul riparto di giurisdizione per i contributi pubblici, stabilisce che la competenza non è del Giudice Amministrativo, ma del Giudice Ordinario. La Pubblica Amministrazione, infatti, non esercitava un potere discrezionale, ma si limitava a una verifica oggettiva dei requisiti di legge (l'esistenza di un credito insoddisfatto). Tale verifica riguarda un diritto soggettivo dell'impresa, non un interesse legittimo.
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