L'Agenzia delle Entrate contesta a un'azienda la validità di alcune cessioni intracomunitarie per mancanza di documenti di trasporto firmati dal destinatario. La Corte di Cassazione, però, dà ragione all'azienda. Stabilisce che la prova della cessione intracomunitaria non richiede necessariamente documenti perfetti. Un insieme di prove, anche di natura privata come fatture, estratti conto bancari che attestano il pagamento e lettere di vettura firmate solo dal trasportatore, è sufficiente se dimostra in modo coerente l'effettiva uscita della merce dal territorio nazionale. La Corte adotta un approccio basato sulla sostanza dei fatti, affermando che la realtà dell'operazione prevale sul rigore formale. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate perde la causa.
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