Una società importatrice ha citato in giudizio il proprio spedizioniere per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da sanzioni doganali. Lo spedizioniere aveva gestito l'importazione di merci extracomunitarie utilizzando un deposito IVA solo virtuale, senza l'introduzione fisica dei beni, violando le norme fiscali. L'Agenzia delle Dogane aveva quindi richiesto il pagamento dell'IVA e irrogato pesanti sanzioni. La Corte di Cassazione ha confermato la Responsabilità dello spedizioniere, stabilendo che la mancata introduzione fisica della merce nel deposito costituisce un grave inadempimento professionale. Non rileva che il cliente non avesse esplicitamente richiesto l'ingresso fisico, poiché lo spedizioniere, in quanto professionista esperto, è tenuto a conoscere e applicare correttamente la normativa doganale vigente, indipendentemente dalle prassi di settore illegittime.
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