Una società di trasporto nautico, sanzionata da un comune per violazione di normative locali sulla navigazione, ha contestato le multe ritenendole discriminatorie. La Corte di Cassazione ha rigettato parte del ricorso, stabilendo che un divieto di transito basato su caratteristiche oggettive dell'imbarcazione, come la stazza, si applica a tutti gli operatori indistintamente, senza costituire una discriminazione basata sull'origine dell'autorizzazione. Per le altre sanzioni, il procedimento è stato dichiarato estinto o cessato per ragioni procedurali.
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