Un agente commerciale ha promosso causa contro la società preponente per ottenere provvigioni arretrate e indennità di fine rapporto. Dopo il giudizio d'appello, l'agente ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, la notifica dell'impugnazione è avvenuta ben oltre il termine per il ricorso in Cassazione di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di secondo grado via PEC. Anche calcolando la sospensione straordinaria dei termini processuali prevista durante l'emergenza pandemica, la scadenza massima era fissata al 9 giugno 2020, mentre il ricorso è stato notificato solo a ottobre 2020. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, condannando l'agente al pagamento delle spese legali e al raddoppio del contributo unificato in favore della preponente.
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