L'Imputato, condannato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, proponeva ricorso per cassazione lamentando una nullità procedurale. Nel giudizio di secondo grado, celebrato tramite rito cartolare durante l'emergenza pandemica, il Pubblico Ministero non aveva depositato le proprie conclusioni scritte. Secondo la difesa, tale omissione violava il diritto al contraddittorio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che nel rito cartolare la mancata formulazione delle conclusioni da parte della pubblica accusa ritualmente avvisata non invalida il procedimento, in quanto l'intervento accusatorio resta eventuale e non impedisce alla difesa di trasmettere le proprie memorie difensive. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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