L'Azienda ha chiesto la **restituzione nel termine** per presentare appello contro il rigetto di un'istanza ai sensi dell'art. 34-bis D.Lgs. 159/2011. Aveva inviato l'appello a un indirizzo PEC non ufficiale, ma indicato dalla cancelleria del Tribunale. La Corte d'Appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di restituzione, ritenendo il Tribunale incompetente e non sussistenti i presupposti di forza maggiore. La Cassazione ha annullato questa decisione. Ha stabilito che l'impugnazione non è inammissibile se, pur inviata a un indirizzo PEC non censito, l'atto raggiunge comunque l'ufficio competente nel termine. L'errore incolpevole, dovuto a indicazioni errate della cancelleria, può giustificare la **restituzione nel termine**.
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