Un musicista, assunto con una serie di contratti a termine dal 1997, ha visto riconosciuto il suo diritto al risarcimento per il superamento del limite massimo di 36 mesi. La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini del calcolo della durata complessiva, devono essere considerati anche i rapporti di lavoro precedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 368/2001. La Corte ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, ha confermato la condanna dell'ente teatrale al risarcimento del danno, riaffermando il principio della lotta all'abuso dei contratti a termine anche nel settore pubblico e artistico.
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