Un lavoratore, licenziato per aver causato danni tramite manipolazioni contabili, viene citato in giudizio per risarcimento da due società dello stesso gruppo. Mentre l'azienda formalmente datrice di lavoro ottiene un risarcimento, la richiesta della seconda società, considerata un datore di lavoro non formale, viene respinta. La Corte di Cassazione conferma la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. Il motivo non è l'assenza del danno, ma il 'difetto assoluto di minime allegazioni': la società non ha saputo specificare e provare in modo adeguato la propria richiesta, presentandola in termini troppo generici e indeterminati. La sentenza sottolinea l'importanza di formulare domande di risarcimento precise e ben documentate, anche all'interno di un gruppo societario.
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