L'Agenzia delle Dogane ha emesso un avviso di accertamento per recuperare l'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2009 nei confronti di un'agenzia di scommesse italiana e, in solido, del bookmaker estero con sede a Malta. Quest'ultimo ha impugnato l'atto, sostenendo di non dover pagare l'imposta e invocando una successiva sanatoria fiscale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del bookmaker estero. I giudici hanno stabilito che i bookmaker esteri che operano in Italia tramite intermediari locali sono soggetti passivi d'imposta, anche se privi di concessione statale. Inoltre, la richiesta di sanatoria è stata dichiarata inammissibile perché presentata per la prima volta in sede di legittimità e non provata nei precedenti gradi di giudizio. Di conseguenza, il bookmaker estero perde la causa e deve pagare l'imposta dovuta.
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