Un lavoratore, a seguito di una fusione aziendale, ha richiesto un inquadramento superiore e il pagamento di incentivi annuali. La sua domanda era basata sulle mansioni svolte, ritenute riconducibili a un livello contrattuale più elevato (B anziché C). Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto le sue richieste. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni precedenti, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che le mansioni del lavoratore, sebbene tecniche, non includevano l'autonomia decisionale e le competenze specialistiche distintive del livello superiore richiesto. Anche la richiesta per gli incentivi è stata respinta, poiché il lavoratore non ha provato il raggiungimento degli obiettivi aziendali necessari per la loro erogazione.
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