Un pensionato ha richiesto il ricalcolo della pensione per includere gli emolumenti extra mensili, come tredicesima e ferie non godute, nella base di calcolo della contribuzione figurativa per cassa integrazione e disoccupazione. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, rilevando che l'ente previdenziale non aveva dimostrato l'effettivo inserimento di tali somme. L'ente ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che spettasse al lavoratore provare il mancato computo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che spetta all'istituto previdenziale l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo di accredito, trattandosi di un fatto estintivo dell'obbligazione. Di conseguenza, il pensionato ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'integrazione delle somme spettanti.
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