Un atleta, squalificato da una competizione sportiva locale per doping in base a un regolamento comunale, si è visto ridurre la sanzione in primo grado. La decisione è stata confermata in appello, ritenendo inapplicabile la normativa sportiva nazionale (CONI). L'atleta ha quindi fatto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di giurisdizione, sostenendo che i giudici amministrativi avrebbero dovuto applicare la legge nazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che la scelta della norma da applicare è una questione di merito e non un difetto di giurisdizione, il quale sussiste solo in casi eccezionali di invasione di poteri o di negazione della tutela giurisdizionale.
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