Il Contribuente ha chiesto la revocazione di un'ordinanza della Cassazione che aveva rigettato la sua eccezione di giudicato. Il Contribuente sosteneva che un precedente giudicato per l'anno 2006 dovesse estendersi anche all'anno 2005 e che la Cassazione avesse interpretato male il principio di abuso del diritto. La Corte ha ribadito che l'errore revocatorio, previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c., si configura solo come una falsa percezione della realtà, una svista obiettiva e immediatamente rilevabile. Non include errori di giudizio, come una sbagliata valutazione delle prove o un'errata interpretazione di norme o giurisprudenza. Pertanto, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Contribuente, poiché le sue censure riguardavano errori di giudizio e non di fatto.
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