La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32707/2024, chiarisce un importante principio in materia di lavori su fondi altrui. Un'impresa edile perde il proprio appello per un vizio di notifica, ma la Corte accoglie il ricorso di due condomini. Viene stabilito che l'indennità per occupazione, prevista dall'art. 843 c.c., spetta per il solo fatto che la proprietà privata sia stata temporaneamente occupata per lavori necessari, senza che il proprietario debba dimostrare un danno economico ulteriore. La semplice preclusione della facoltà di uso del fondo è sufficiente a giustificare la compensazione.
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