Un ente previdenziale vende degli appartamenti sostenendo, in seguito, che due autorimesse siano state incluse per errore come parti comuni condominiali. I tribunali di primo e secondo grado danno torto all'ente, ritenendo la volontà contrattuale chiara. La Corte di Cassazione conferma la decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'ente. La Corte stabilisce che non si tratta di un errore materiale contratto, ma di una questione di interpretazione dei fatti, non rivalutabile in sede di legittimità, soprattutto in presenza di una 'doppia conforme'.
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