La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28927/2024, ha stabilito che un licenziamento disciplinare intimato senza alcuna preventiva contestazione di addebito al lavoratore è radicalmente nullo. Tale omissione non costituisce un mero vizio procedurale, ma un difetto sostanziale che equivale all'insussistenza del fatto contestato. Di conseguenza, al lavoratore spetta la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, della Legge 300/1970, e non la più debole tutela indennitaria.
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