La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di cessione del contratto di lavoro dichiarata illegittima con sentenza passata in giudicato, il rapporto di lavoro svolto presso l'azienda cessionaria si qualifica come un rapporto di mero fatto ai sensi dell'art. 2126 c.c. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per il periodo lavorato, ma non può beneficiare delle tutele contro il licenziamento illegittimo, né reali né indennitarie, poiché queste presuppongono l'esistenza di un valido contratto di lavoro. La sentenza della Corte d'Appello che aveva concesso un'indennità risarcitoria è stata cassata con rinvio.
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