La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso in cui un imputato risulti irreperibile presso il domicilio eletto per la fase di impugnazione, la notifica degli atti è validamente effettuata presso il difensore di fiducia. La sentenza chiarisce che tale situazione configura una notifica a domicilio inidoneo, per la quale non sono necessarie le complesse ricerche previste dall'art. 157 c.p.p., essendo sufficiente la consegna all'avvocato ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. Il ricorso dell'imputato, condannato per guida senza patente reiterata, è stato quindi respinto.
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