La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36965/2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di spese parte civile patteggiamento. La Corte ha accolto il ricorso di una società costituitasi parte civile, annullando la sentenza di primo grado nella parte in cui ometteva di liquidare le spese legali. La richiesta di patteggiamento era seguita a un decreto di giudizio immediato, una circostanza che, secondo la nuova normativa, impone al giudice di pronunciarsi sulle spese. Al contrario, i ricorsi degli imputati, che lamentavano un vizio nel calcolo della pena per reato continuato, sono stati dichiarati inammissibili in quanto non rientranti nei motivi tassativi previsti dalla legge per impugnare un patteggiamento.
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