Termine Impugnazione Assente: la Cassazione esclude la proroga nel rito cartolare
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 37107 del 2025, affronta una questione cruciale in materia di procedura penale: il calcolo del termine impugnazione assente. In particolare, la Corte ha chiarito se la proroga di quindici giorni, prevista per l’imputato dichiarato assente, si applichi anche quando il processo d’appello viene gestito con la cosiddetta ‘trattazione cartolare’, ovvero senza un’udienza fisica. La risposta è stata negativa, consolidando un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica per avvocati e imputati.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un individuo contro un’ordinanza del Tribunale di La Spezia, in funzione di Giudice dell’esecuzione. L’interessato aveva chiesto la revoca della dichiarazione di irrevocabilità di una sentenza della Corte d’Appello di Genova. A seguito di quella sentenza, era stato emesso un ordine di carcerazione. Il ricorrente sosteneva che l’ordine fosse illegittimo perché emesso prima della scadenza del termine per presentare ricorso in Cassazione. A suo avviso, a quel termine dovevano essere aggiunti quindici giorni, poiché era stato giudicato in assenza.
La Questione Giuridica sul Termine Impugnazione Assente
Il fulcro della controversia risiede nell’interpretazione dell’articolo 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale. Questa norma concede un termine supplementare di quindici giorni per l’impugnazione all’imputato giudicato in assenza. La difesa del ricorrente sosteneva che, essendo stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado, tale status si estendesse anche al giudizio d’appello, sebbene quest’ultimo si fosse svolto con rito cartolare (procedura scritta senza udienza). Di conseguenza, il termine per ricorrere in Cassazione avrebbe dovuto essere più lungo.
Il Giudice dell’esecuzione, tuttavia, aveva respinto questa tesi, ritenendo che nel giudizio cartolare d’appello l’imputato non potesse considerarsi ‘giudicato in assenza’, poiché il processo si celebra senza la fissazione di un’udienza alla quale avrebbe diritto di partecipare.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato, aderendo all’orientamento giurisprudenziale prevalente. I giudici hanno affermato un principio chiaro: quando il giudizio d’appello è trattato con rito camerale non partecipato (cartolare) e non è stata avanzata una richiesta di partecipazione, l’imputato appellante non può essere considerato ‘giudicato in assenza’.
La ragione è logica e procedurale: il concetto di ‘assenza’ presuppone la mancata partecipazione a un’udienza alla quale si aveva il diritto di presenziare. Nel rito cartolare, tale udienza semplicemente non viene fissata. Di conseguenza, non si può parlare di assenza nel senso tecnico-giuridico che dà diritto alla proroga del termine per impugnare. La Corte ha specificato che la finalità della proroga è tutelare l’imputato che non ha avuto conoscenza effettiva del processo, ma questa esigenza non sussiste in un procedimento che, per sua natura, si basa sugli atti scritti.
La Cassazione ha anche distinto il caso in esame da altre pronunce, citate dalla difesa, che avevano concesso la proroga. Quelle decisioni, hanno spiegato i giudici, si riferivano a ipotesi specifiche in cui la dichiarazione di assenza era avvenuta prima dell’entrata in vigore della cosiddetta ‘riforma Cartabia’ (d.lgs. n. 150/2022), una circostanza non applicabile al caso di specie. Pertanto, non ravvisando un reale contrasto giurisprudenziale, la Corte ha escluso la necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite.
Conclusioni
La decisione consolida un importante principio: la proroga di quindici giorni per l’impugnazione è strettamente legata alla qualifica processuale di ‘assente’, che non è configurabile nei giudizi d’appello celebrati con rito cartolare. Per gli operatori del diritto, ciò significa che i termini per il ricorso per cassazione in questi casi sono quelli ordinari, senza alcuna estensione. La sentenza ribadisce che le modalità di svolgimento del processo (udienza in presenza vs. rito cartolare) sono determinanti per stabilire i diritti e le garanzie processuali dell’imputato, inclusi i termini per esercitare il diritto di difesa tramite impugnazione.
A un imputato giudicato in assenza spetta sempre una proroga di 15 giorni per impugnare la sentenza?
No, non sempre. La proroga del termine di impugnazione, prevista dall’art. 585, comma 1-bis, c.p.p., non si applica se il successivo grado di giudizio, come l’appello, si svolge con un rito cartolare, cioè senza un’udienza fisica a cui l’imputato avrebbe diritto di partecipare.
Perché nel rito cartolare d’appello non si è considerati ‘giudicati in assenza’?
Perché il concetto di ‘assenza’ processuale si fonda sulla mancata partecipazione a un’udienza fissata. Nel rito cartolare, il processo si svolge sulla base degli atti scritti e non è prevista un’udienza di partecipazione. Pertanto, mancando l’udienza stessa, non può configurarsi lo status di ‘assente’ che dà diritto alla proroga del termine.
La dichiarazione di assenza nel giudizio di primo grado vale automaticamente per il giudizio d’appello?
No. La sentenza chiarisce che la modalità con cui si celebra il giudizio d’appello è determinante. Se l’appello è trattato con rito cartolare, la precedente dichiarazione di assenza perde rilevanza ai fini del calcolo del termine per l’impugnazione successiva, poiché l’imputato non viene considerato ‘giudicato in assenza’ in tale fase.