Un'imputata, condannata per guida in stato di ebbrezza, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni spontanee e degli esami del sangue, eseguiti senza l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo un principio fondamentale: la scelta del rito abbreviato comporta la rinuncia a eccepire determinate nullità procedurali, che si considerano così sanate. La decisione conferma che tale scelta processuale preclude la possibilità di contestare vizi come l'omesso avviso al difensore.
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