Due imputate ricorrono contro una sentenza di patteggiamento, lamentando la mancata assoluzione e l'incongruità della pena. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso per patteggiamento inammissibile, ribadendo che, a seguito della riforma del 2017, i motivi di impugnazione sono limitati a vizi della volontà, errori di qualificazione giuridica o illegalità della pena, escludendo censure sulla sua adeguatezza o sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
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