La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per rifiuto di sottoporsi ai test antidroga (art. 187 C.d.S.). La difesa chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis Codice Penale. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano negato il beneficio basandosi non solo sul reato in sé, ma anche sulla personalità dell'imputata (con precedenti per traffico di stupefacenti) e sul suo comportamento al momento del controllo (nervosismo, agitazione, assenza di assicurazione), elementi che indicavano una significativa lesione del bene giuridico della sicurezza stradale.
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