Un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la violazione delle garanzie difensive etilometro e il presunto malfunzionamento dell'apparecchio. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e infondato. È stato chiarito che l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, dato prima del test, è sufficiente a soddisfare le garanzie richieste in quella fase. La semplice allegazione di un difetto dell'etilometro, senza prove a sostegno, non è sufficiente per invalidare l'accertamento.
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