La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23525/2025, ha dichiarato inammissibile un ricorso per mancato deposito della dichiarazione di elezione di domicilio, come richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. La Corte ha applicato il principio *tempus regit actum*, chiarendo che la successiva abrogazione della norma ad opera della Legge Nordio non sana le impugnazioni proposte quando la precedente disciplina era ancora in vigore. La decisione conferma che i requisiti di ammissibilità sono quelli vigenti al momento della presentazione dell'atto.
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