La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso patteggiamento contro una sentenza di applicazione della pena. I motivi, relativi alla responsabilità e alla mancata esplorazione di cause di non punibilità, sono stati ritenuti generici e non rientranti tra quelli consentiti dall'art. 448, comma II-bis, cod. proc. pen., che limita l'impugnazione a questioni di qualificazione giuridica, illegalità della pena o vizi del consenso.
Continua »