La Corte di Cassazione ha stabilito che la data certa di una scrittura privata, necessaria per renderla opponibile a una procedura concorsuale, non può essere provata tramite documenti creati e inviati dalla stessa parte che ha interesse a dimostrarla. Nel caso specifico, un consulente finanziario chiedeva l'ammissione di un credito in un'amministrazione straordinaria basandosi su un contratto privo di data certa. Il Tribunale aveva ritenuto sufficiente la prova fornita da una fattura pro-forma inviata dal consulente stesso. La Cassazione ha annullato questa decisione, affermando che la prova della data certa scrittura privata deve derivare da un fatto oggettivo, esterno e non nella disponibilità della parte che la invoca, per garantire l'imparzialità della prova.
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