Un istituto bancario ha impugnato il decreto che escludeva la prelazione ipotecaria su un credito ammesso al passivo fallimentare di una società edile. Il Tribunale aveva ritenuto l'ipoteca revocabile su eccezione del curatore, nonostante il potenziale decorso dei termini prescrizionali. La Corte di Cassazione, pur confermando che il curatore può eccepire l'inefficacia del titolo anche se l'azione è prescritta, ha accolto il ricorso della banca. La Suprema Corte ha stabilito che la prova dell'eventus damni non può essere generica, ma richiede una comparazione analitica tra il patrimonio residuo del debitore e l'entità dei debiti preesistenti, onere che spetta interamente alla curatela.
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