Un uomo, condannato per rapina e lesioni, ricorre in Cassazione sostenendo la violazione del suo diritto di difesa. Le notifiche del processo, infatti, erano state inviate al suo avvocato di fiducia anziché al domicilio da lui eletto. La Corte Suprema ha stabilito che tale errore costituisce una 'nullità a regime intermedio della notifica'. Questo tipo di vizio, però, si 'sana' (cioè si corregge) se non viene eccepito tempestivamente prima della sentenza di primo grado. Poiché la difesa non lo ha fatto, l'errore non ha invalidato il processo. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, confermando la condanna.
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