Un cittadino straniero, condannato in sua assenza volontaria, ha richiesto la restituzione nel termine per impugnare la sentenza, lamentando la mancata traduzione della stessa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la traduzione sentenza imputato assente non è un obbligo automatico per il giudice. Il diritto sorge solo a seguito di una richiesta esplicita da parte dell'imputato, il cui disinteresse per il processo, manifestato con l'assenza, preclude la possibilità di invocare tale mancanza come causa di rimessione in termini.
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