La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44829/2023, ha rigettato il ricorso di un imputato condannato per truffa, confermando il diniego delle attenuanti. La Corte ha chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, il pregiudizio economico deve essere di entità quasi trascurabile. Un danno di 232 euro è stato ritenuto superiore a tale soglia. Inoltre, i precedenti penali specifici sono stati considerati motivo sufficiente per negare le attenuanti generiche, a prescindere da una successiva condotta regolare dell'imputato.
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