La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro la rideterminazione della pena operata dalla Corte d'Appello in sede di rinvio. La Corte ha chiarito che il giudice del rinvio, pur vincolato a escludere un'aggravante, mantiene la propria discrezionalità nel quantificare la sanzione, non essendo obbligato ad applicare il minimo edittale. La motivazione della pena è stata ritenuta adeguata, poiché, quando la sanzione è ben al di sotto della media edittale, non è richiesta una spiegazione analitica.
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