Incidente probatorio: La Cassazione conferma l’inappellabilità del rigetto
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 24532/2023) torna a far luce su un tema cruciale della procedura penale: l’impugnabilità del provvedimento con cui il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) rigetta una richiesta di incidente probatorio. La Corte ha confermato un orientamento ormai consolidato, stabilendo che tale ordinanza non è ricorribile per cassazione, neanche se viziata, in quanto non costituisce un atto abnorme. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla richiesta, avanzata dalla difesa di un imputato, di disporre un incidente probatorio per effettuare una ricognizione di persona da parte della vittima di una rapina. Il GIP del Tribunale di Roma rigettava la richiesta, motivando la sua decisione sul presupposto che fosse già stato emesso il decreto di giudizio immediato, segnando così il passaggio alla fase processuale successiva.
La difesa, tuttavia, proponeva ricorso per cassazione, lamentando una grave violazione del diritto di difesa. Secondo il ricorrente, il GIP avrebbe commesso un errore sulla data di emissione del decreto di giudizio immediato, decidendo sulla richiesta di incidente probatorio quando in realtà aveva ancora sul tavolo sia la richiesta di rito immediato del PM sia quella di incidente probatorio della difesa. Questo comportamento, a dire della difesa, avrebbe dato vita a un provvedimento ‘eccentrico’ e gravemente lesivo, configurabile come atto abnorme.
La decisione sull’incidente probatorio e l’atto abnorme
Il fulcro del ricorso si basava sulla presunta abnormità del provvedimento del GIP. La difesa sosteneva che, rigettando immotivatamente la richiesta, il giudice avesse creato una situazione anomala e pregiudizievole. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, aderendo all’orientamento giurisprudenziale dominante.
La Suprema Corte ha chiarito che l’ordinanza con cui si rigetta una richiesta di incidente probatorio è l’espressione di un potere discrezionale del giudice. La sua natura è strumentale, finalizzata ad assicurare un iter processuale corretto e spedito. Proprio per questa sua funzione, la giurisprudenza è univoca nel ritenerla inoppugnabile e, di conseguenza, non ricorribile per cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle sue motivazioni, la Corte ha spiegato perché il provvedimento del GIP non può essere qualificato come abnorme. Un atto giudiziario è considerato abnorme solo in due casi:
- Abnormità strutturale: quando l’atto è completamente avulso dal sistema processuale, ovvero non previsto dalla legge.
- Abnormità funzionale: quando l’atto, pur previsto dalla legge, determina una stasi irrimediabile del procedimento o una situazione di perversione processuale.
Il rigetto della richiesta di incidente probatorio non rientra in nessuna delle due categorie. Non è strutturalmente abnorme, perché la decisione sulla fondatezza dell’istanza è rimessa proprio al potere discrezionale del giudice. Non è neanche funzionalmente abnorme, perché non provoca una paralisi del processo; la prova potrà, infatti, essere richiesta e assunta nella fase dibattimentale. La Corte ha inoltre precisato che il precedente giurisprudenziale citato dalla difesa, che ammetteva l’impugnazione, si riferiva a un caso molto specifico (art. 392, comma 1-bis, c.p.p.) volto a tutelare le vittime di reati sessuali dalla cosiddetta ‘vittimizzazione secondaria’, una ratio non applicabile al caso in esame.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: la scelta del giudice di non ammettere una prova tramite incidente probatorio è, di regola, insindacabile in sede di legittimità. Tale decisione, essendo espressione di un potere discrezionale e non causando un blocco insanabile del processo, non può essere impugnata davanti alla Corte di Cassazione. Per le difese, ciò significa che l’eventuale illegittimità del rigetto potrà essere fatta valere solo in momenti successivi del procedimento, ma non attraverso un ricorso immediato, che verrebbe dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro il rigetto di una richiesta di incidente probatorio?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione ha ribadito che l’ordinanza che rigetta una richiesta di incidente probatorio è inoppugnabile e non ricorribile per cassazione, in quanto espressione di un potere discrezionale del giudice.
Quando un provvedimento del giudice può essere considerato un ‘atto abnorme’?
Secondo la sentenza, un atto è abnorme quando è completamente avulso dal sistema processuale (‘abnormità strutturale’) o quando, pur essendo previsto, determina una stasi irrimediabile del processo (‘abnormità funzionale’). Il rigetto dell’incidente probatorio non rientra in nessuna di queste categorie.
Perché la Corte non ha applicato il precedente giurisprudenziale citato dalla difesa?
La Corte ha specificato che il precedente citato riguardava la particolare tutela delle persone offese in reati specifici (come quelli sessuali) per evitare la ‘vittimizzazione secondaria’. Tale finalità non era applicabile al caso di specie, che riguardava una rapina, e pertanto non si configurava alcun contrasto giurisprudenziale da risolvere.