L'Ente Previdenziale ha proposto opposizione contro il Fallimento di una società cooperativa per il mancato riconoscimento di crediti contributivi superiori a tre milioni di euro. Dopo il rigetto nei gradi precedenti, l'Ente ha presentato ricorso in Cassazione. Durante il giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo e l'Ente ha formalizzato la rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dal Fallimento con compensazione delle spese. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. I giudici hanno chiarito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Vince l'Ente Previdenziale che evita il pagamento della sanzione tributaria.
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