Un cittadino ha citato in giudizio lo Stato per l'eccessiva durata di un procedimento fallimentare, ottenendo un indennizzo inferiore a quello richiesto. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23906/2024, ha stabilito che l'accoglimento della domanda, anche per un importo minore, costituisce una vittoria totale. Di conseguenza, la compensazione spese legali deve essere posta interamente a carico della parte soccombente, senza poter invocare la soccombenza reciproca.
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