Un cittadino chiede un risarcimento danni alla Regione, che paga durante la causa. Il Giudice di Pace dichiara cessata la materia del contendere e dispone la compensazione delle spese. In appello, il Tribunale rigetta l'impugnazione basandosi sulla prescrizione del diritto, senza motivare sulla questione delle spese. La Corte di Cassazione annulla la decisione, affermando che, se l'appello riguarda unicamente la compensazione spese, il giudice ha l'obbligo di motivare la sua decisione valutando la soccombenza virtuale, cioè chi avrebbe avuto torto se il processo fosse continuato.
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