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Art. 91 Codice di Procedura Civile — Sezione Settima Penale

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Revoca automatica statuizioni civili: inutile il ricorso se assolti
Un cittadino, condannato in primo grado per minaccia, viene assolto in appello perché il fatto non sussiste. L'assolto decide comunque di ricorrere in Cassazione, lamentando che il giudice d'appello non ha espressamente revocato i risarcimenti e le spese legali stabiliti in favore della vittima nel primo giudizio. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la revoca automatica statuizioni civili e delle relative spese legali si verifica di diritto con la sentenza di assoluzione, senza necessità di una dichiarazione esplicita nel testo del provvedimento. Di conseguenza, l'imputato assolto viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende per aver promosso un ricorso manifestamente infondato.
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