Un creditore ha avviato un pignoramento presso terzi per recuperare un credito, ma l'atto indicava una data di nascita errata del debitore. Il Tribunale ha respinto la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo, ritenendo l'atto non emendabile poiché riferito a un soggetto diverso. Dopo alterne vicende processuali, la Corte d'appello ha confermato il rigetto, rilevando che il creditore non aveva contestato specificamente tale errore materiale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del creditore, confermando che l'errore sull'identità del debitore rende inefficace la procedura. Inoltre, la Suprema Corte ha condannato il ricorrente per responsabilità aggravata a causa della manifesta infondatezza del ricorso, applicando il principio della soccombenza globale per la liquidazione delle spese di lite.
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