Un automobilista ha impugnato diverse cartelle esattoriali per violazioni stradali, eccependo la mancata notifica degli atti e la prescrizione del credito. In secondo grado, il Tribunale ha accolto la richiesta del cittadino, annullando i titoli esecutivi contro l'ente prefettizio. Il giudice d'appello ha regolato le spese processuali verso gli altri enti, ma ha dimenticato di statuire sulle spese sostenute contro la prefettura, risultata interamente soccombente. L'automobilista ha quindi presentato ricorso in Cassazione deducendo l'omessa pronuncia sulle spese. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la totale dimenticanza delle spese legali nella motivazione e nel dispositivo configura un vizio formale della decisione che richiede l'impugnazione ordinaria e non una semplice correzione di errore materiale. La sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale per la corretta liquidazione dei compensi.
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