Una dipendente pubblica, risultata idonea ma non vincitrice in un concorso interno, ha citato in giudizio l'Ente per ottenere l'assunzione. Sosteneva che, essendo rimasti posti vacanti, l'Amministrazione avesse l'obbligo di assumerla tramite scorrimento della graduatoria. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta. I giudici hanno stabilito un principio chiaro: lo scorrimento della graduatoria non è un diritto del candidato, ma una scelta discrezionale della Pubblica Amministrazione. L'ente non è obbligato ad assumere gli idonei, a meno che tale obbligo non sia espressamente previsto dalla legge, dal contratto collettivo o dal bando di concorso. La semplice esistenza di posti vacanti nella dotazione organica non crea un diritto all'assunzione.
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