Due venditori cedono le quote della propria società a un acquirente che non paga il prezzo concordato. L'acquirente trasferisce successivamente le quote a terze società, fino a farle confluire in una holding. Successivamente, sia l'acquirente sia la holding falliscono. I venditori chiedono la restituzione diretta delle quote nel fallimento della holding. Nel frattempo, il fallimento della holding restituisce le quote al fallimento dell'acquirente, estinguendo la lite. Il Tribunale stabilisce la soccombenza virtuale a carico dei venditori, condannandoli a pagare le spese legali. La Corte di Cassazione conferma la decisione: i venditori avrebbero perso la causa poiché non potevano scavalcare la procedura fallimentare dell'acquirente. Il fallimento dell'acquirente aveva un pieno interesse a difendersi in giudizio.
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