Un cittadino straniero ha impugnato il diniego della protezione internazionale davanti alla Corte di Cassazione. Il difensore ha allegato la procura speciale in calce all'atto, inserendo la dicitura 'È autentica' senza certificare esplicitamente che la data di rilascio fosse posteriore alla comunicazione del provvedimento impugnato. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Nelle controversie di protezione internazionale, la legge impone un rigore formale stringente: l'avvocato deve attestare in modo espresso sia la veridicità della firma, sia la posteriorità della data rispetto alla decisione contestata. Il ricorrente perde la causa e subisce il raddoppio del contributo unificato.
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