Un cittadino straniero ha presentato ricorso per ottenere la protezione internazionale dopo il diniego del Tribunale. L'avvocato difensore ha allegato la procura speciale in calce all'atto, inserendo la data di rilascio ma limitandosi ad autenticare la firma con la formula 'È autentica'. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Nelle controversie su asilo e protezione, la legge impone al difensore un rigoroso obbligo di certificazione temporale. La validità della procura speciale per Cassazione richiede l'attestazione esplicita che il conferimento dell'incarico sia avvenuto dopo la comunicazione del provvedimento impugnato. La semplice autenticazione della firma del cliente non sana il difetto di certificazione della data, rendendo nullo l'accesso all'ultimo grado di giudizio.
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