Un committente rifiuta di pagare un appaltatore per lavori edili eseguiti in tre immobili, eccependo la prescrizione dei crediti e la presenza di difetti costruttivi. I giudici di merito accertano che i lavori a Milano sono stati eseguiti nel 2008 e non nel 2004, escludendo la prescrizione. Per le altre opere, i giudici rilevano il mancato rispetto dei termini per attivare la garanzia per vizi dell'opera, poiché il committente ha contestato i difetti dopo quasi un anno dalla consegna, ben oltre il limite di sessanta giorni previsto dalla legge. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del committente, confermando che l'onere di provare la tempestività della denuncia spetta a chi invoca la garanzia. Il committente perde la causa ed è condannato a pagare i lavori e le spese legali.
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