Un cittadino straniero impugna il decreto del Tribunale di Venezia che rigetta la sua richiesta di protezione sussidiaria. Il ricorrente presenta il caso dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, emerge una grave irregolarità procedurale relativa all'atto di nomina del difensore. L'avvocato ha autenticato la firma del cliente, ma non ha attestato in modo esplicito che il mandato sia stato conferito in data successiva alla comunicazione della decisione impugnata. La Corte di Cassazione rileva il mancato rispetto dei requisiti tassativi previsti dalla legge speciale per la procura speciale ricorso Cassazione. Di conseguenza, i giudici dichiarano l'inammissibilità del ricorso, confermando la decisione precedente e addebitando all'impugnante il doppio del contributo unificato.
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