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Art. 83 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

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345 provvedimenti

Altri anni per Art. 83 Codice di Procedura Civile

Procura speciale incompleta: addio al ricorso in Cassazione
Un cittadino straniero ha impugnato il rigetto della sua richiesta di protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa di un difetto formale nella procura speciale. L'avvocato ha autenticato la firma del cliente ma non ha certificato esplicitamente che la data di rilascio fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, violando i rigidi requisiti di legge.
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Procura speciale incompleta: il ricorso viene respinto
Un cittadino straniero ha proposto ricorso in Cassazione contro il rigetto della sua domanda di protezione internazionale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa di un vizio formale nella procura speciale rilasciata al difensore. Secondo la legge, l'avvocato non deve solo autenticare la firma del cliente, ma deve anche certificare espressamente che la firma è stata apposta in una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Nel caso specifico, il difensore si era limitato ad attestare l'autenticità della firma, senza specificare la posteriorità temporale del mandato. Questa omissione ha comportato la perdita del diritto a vedere esaminato il proprio ricorso nel merito.
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Procura speciale incompleta: addio al ricorso in Cassazione
Il caso riguarda un cittadino straniero che ha impugnato il diniego della protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa di un vizio formale riguardante la procura speciale. Secondo l'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, il difensore deve certificare espressamente che la data di rilascio della procura speciale sia successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, l'avvocato si era limitato ad autenticare la firma del ricorrente con la dicitura 'È vera la firma', senza attestare la posteriorità della data. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso senza esaminare il merito della richiesta di asilo, confermando la legittimità costituzionale di tale rigoroso requisito formale.
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Procura speciale per cassazione: vizio formale fatale
Un cittadino straniero ha impugnato il diniego della protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa di un difetto formale nella procura speciale per cassazione. L'avvocato del ricorrente ha autenticato la firma del cliente e indicato la data, ma non ha esplicitamente certificato che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto tassativamente dalla legge. Questa specifica attestazione è un requisito di validità indispensabile nei procedimenti di protezione internazionale, la cui mancanza impedisce ai giudici di esaminare i motivi del ricorso, determinando la sconfitta del ricorrente.
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Procura speciale incompleta: lo straniero perde il ricorso
Il Tribunale di Bologna ha respinto la domanda di un cittadino straniero per ottenere lo status di rifugiato o altre forme di protezione. Lo straniero ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa di un difetto formale nella procura speciale. L'avvocato del ricorrente ha autenticato la firma del cliente scrivendo solo "È autentica", ma non ha certificato espressamente che la data di rilascio del mandato fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dalla legge speciale. Di conseguenza, il ricorso non è stato esaminato nel merito e il ricorrente è stato condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.
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Procura speciale alle liti: la Cassazione frena lo scontro con la banca
Una risparmiatrice ha avviato un pignoramento presso terzi contro un istituto bancario. La banca si è opposta chiedendo la compensazione con un proprio controcredito per spese legali. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, la questione è giunta in Cassazione. La Suprema Corte, con un'ordinanza interlocutoria, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo. La decisione è stata presa in attesa che le Sezioni Unite chiariscano i requisiti di validità della procura speciale alle liti. In particolare, si deve stabilire se la procura firmata su un foglio separato ma allegato al ricorso sia valida anche senza riferimenti specifici alla sentenza impugnata o se debba contenere formule precise per il giudizio di legittimità.
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Procura alle liti su foglio separato: forma o sostanza?
Un cittadino ha proposto ricorso in Cassazione contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La procura alle liti era stata redatta su un foglio separato e spillato al ricorso, senza indicare gli estremi della sentenza impugnata. La Sesta Sezione Civile, rilevando un contrasto giurisprudenziale sulla validità di tale atto, ha deciso di sospendere la decisione. Il caso è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa che le Sezioni Unite chiariscano se la procura alle liti su foglio separato sia valida anche senza riferimenti specifici alla sentenza.
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Procura speciale in Cassazione: scontro tra forma e sostanza
La Corte di Cassazione ha esaminato una controversia tra una Società e un'Impresa Edile. Al centro del dibattito vi è la validità della procura speciale in Cassazione, elemento fondamentale per l'ammissibilità del ricorso. Esistono forti dubbi interpretativi sulla sufficienza della collocazione fisica o digitale dell'atto (criterio topografico) per dimostrare la specialità del mandato, specialmente nell'era del processo telematico. Di fronte a orientamenti contrastanti, la Sezione Semplice ha deciso di non decidere immediatamente. Con un'ordinanza interlocutoria, i giudici hanno rinviato la causa a nuovo ruolo, trasmettendo la questione alle Sezioni Unite per ottenere un principio di diritto definitivo e uniforme.
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Procura speciale alle liti: tra forma e sostanza in Cassazione
Il caso nasce dall'opposizione di una banca al precetto di pagamento di un assegno circolare intimato da un creditore. La banca aveva rifiutato il pagamento invocando la normativa antiriciclaggio. Successivamente, il titolo veniva sottoposto a sequestro penale e incassato dall'amministratore giudiziario. Nei gradi di merito veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere. Giunta in Cassazione, la Suprema Corte rileva una questione cruciale riguardante la validità della procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso. Poiché tale questione è oggetto di rimessione alle Sezioni Unite, la Corte emana un'ordinanza interlocutoria disponendo il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della decisione chiarificatrice.
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Procura speciale alle liti: forma contro sostanza in Cassazione
Una cittadina ha proposto ricorso in Cassazione contro una società. La Suprema Corte ha rilevato una questione cruciale riguardante la validità della procura speciale alle liti, in particolare se la sua collocazione fisica (criterio topografico) basti a soddisfare il requisito di specialità richiesto dalla legge per il giudizio di legittimità. Poiché sulla questione esiste un contrasto giurisprudenziale, già rimesso all'esame delle Sezioni Unite con precedenti ordinanze del 2022, la Corte ha deciso di sospendere il giudizio. L'esito finale è un rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa che le Sezioni Unite facciano chiarezza su come debba essere redatta e allegata la procura per evitare l'inammissibilità del ricorso.
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Procura speciale in Cassazione: scontro tra forma e sostanza
Una professionista ha proposto ricorso in Cassazione contro un cittadino, il quale ha resistito con controricorso. La Suprema Corte ha rilevato una questione cruciale riguardante la validità della procura rilasciata dal controricorrente. In particolare, il dubbio riguarda se la validità della procura speciale in Cassazione possa essere garantita dalla sua semplice collocazione fisica o digitale nel ricorso (criterio topografico) o se sia necessario analizzarne il testo. Poiché la medesima questione di massima è stata recentemente rimessa alle Sezioni Unite per risolvere i contrasti interpretativi, la Corte ha deciso di rinviare la causa a nuovo ruolo, sospendendo il giudizio in attesa della decisione definitiva delle Sezioni Unite.
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Procura speciale per cassazione: lite risolta ma ricorso sospeso
Un creditore è intervenuto in una procedura esecutiva per ottenere il pagamento di spese legali da una società debitrice. La società ha contestato l'intervento e ha successivamente pagato il dovuto. Il Giudice di pace ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, decisione poi confermata in appello. Il creditore ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rilevato una questione preliminare sulla validità della procura speciale per cassazione, firmata su un foglio separato e priva di riferimenti specifici alla sentenza impugnata. Per questo motivo, la Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa che le Sezioni Unite chiariscano la validità di tale tipologia di mandato.
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Procura speciale alle liti: la forma che blocca il pignoramento
Il Creditore ha avviato un pignoramento presso terzi contro la Banca per recuperare delle somme. La Banca si è opposta dichiarando di aver pagato tramite assegno circolare. Giunta in Cassazione, la causa è stata temporaneamente sospesa. La Suprema Corte ha infatti disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa che le Sezioni Unite chiariscano i requisiti di validità della procura speciale alle liti, in particolare quando questa è redatta su un foglio separato e contiene formule generiche.
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Procura speciale incompleta: straniero perde il ricorso
Un cittadino straniero ha proposto ricorso in Cassazione contro il diniego della protezione internazionale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa di un difetto formale nella procura speciale. L'avvocato del ricorrente ha autenticato la firma del cliente ma non ha certificato espressamente che la data di rilascio del mandato fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Secondo la legge, questa specifica certificazione della data da parte del difensore è un requisito di validità obbligatorio. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa senza che i giudici potessero esaminare i motivi del ricorso, e dovrà inoltre pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Procura speciale incompleta: il ricorso viene respinto
Il Tribunale di Bologna aveva respinto la richiesta di protezione internazionale di un cittadino straniero. Quest'ultimo ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa di un vizio formale della procura speciale. L'avvocato del ricorrente ha infatti autenticato la firma del cliente, ma non ha certificato espressamente che la data del rilascio del mandato fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto tassativamente dalla legge per questa tipologia di controversie. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa senza che i giudici potessero esaminare i motivi del ricorso, dovendo inoltre pagare un ulteriore contributo unificato.
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Procura speciale per cassazione: la rinuncia estingue il giudizio
Un cittadino straniero ha impugnato il rifiuto della protezione internazionale. Tuttavia, la procura speciale per cassazione rilasciata al difensore non conteneva la specifica certificazione della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dalla legge. Successivamente, il ricorrente ha depositato una formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha chiarito che, nonostante il difetto della procura speciale per cassazione che avrebbe reso il ricorso inammissibile, la rinuncia sopravvenuta comporta l'estinzione del giudizio. Di conseguenza, il processo si è concluso senza alcuna decisione sul merito e senza condanna alle spese, poiché l'amministrazione pubblica intimata non ha svolto attività difensiva.
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Procura speciale incompleta: addio al ricorso in Cassazione
Il richiedente asilo ha impugnato la decisione del Tribunale che negava la protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa di un difetto formale nella procura speciale. L'avvocato del ricorrente ha autenticato la firma del cliente, ma non ha espressamente certificato che la data del mandato fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, come invece richiesto tassativamente dalla legge per questa materia. Di conseguenza, il ricorso non è stato esaminato nel merito e il cittadino straniero ha perso la causa.
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Procura speciale per ricorso in Cassazione: errore formale fatale
Il richiedente asilo ha impugnato il diniego della protezione internazionale davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa di un difetto formale nella procura speciale per ricorso in Cassazione. Il difensore ha autenticato la firma del cliente, ma non ha certificato esplicitamente che la data del rilascio del mandato fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dalla legge speciale. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa senza che i giudici potessero esaminare i motivi del ricorso nel merito.
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Procura speciale per ricorso in Cassazione: l’errore fatale
Il richiedente asilo ha proposto ricorso contro il Ministero dell'Interno per ottenere la protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa di un vizio formale nella procura speciale per ricorso in Cassazione. Il difensore ha infatti autenticato la firma del ricorrente con la formula generica 'vera e autentica', senza certificare espressamente che il rilascio fosse avvenuto in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dalla legge. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa e dovrà versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Fusione per incorporazione: debiti di leasing sempre validi
Una società utilizzatrice e i suoi fideiussori si sono opposti a un decreto ingiuntivo per canoni di leasing non pagati, eccependo la carenza di legittimazione della banca creditrice subentrata a seguito di una fusione per incorporazione. Gli opponenti contestavano anche la validità della procura del difensore e chiedevano la restituzione dei canoni versati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la fusione per incorporazione comporta la prosecuzione automatica di tutti i rapporti giuridici e processuali della società incorporata. Di conseguenza, la procura alle liti originaria resta pienamente valida ed efficace. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che l'utilizzatore non può pretendere la restituzione dei canoni pagati se prima non provvede alla riconsegna del bene concesso in leasing.
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