Il Ricorrente ha impugnato il diniego della protezione internazionale emesso dal Tribunale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa di un difetto formale nella procura speciale alle liti. Secondo la legge, la procura per il ricorso in Cassazione deve essere conferita dopo la comunicazione del provvedimento impugnato, e il difensore deve certificarne espressamente la data di rilascio. Nel caso specifico, l'avvocato si è limitato a autenticare la firma del cliente, omettendo di certificare la data successiva alla comunicazione del decreto. Questa mancanza rende l'atto nullo, determinando la sconfitta del Ricorrente, che dovrà anche versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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