Un cittadino straniero ha impugnato in sede di legittimità il diniego della protezione internazionale e umanitaria. Il Ministero dell'Interno si è costituito irritualmente solo per la discussione orale. I Supremi Giudici hanno rilevato la nullità formale della procura speciale per ricorso in cassazione. La legge speciale sulla protezione internazionale impone al difensore di asseverare espressamente che il conferimento dell'incarico sia avvenuto in data posteriore alla comunicazione del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, il difensore ha apposto la semplice formula di autentica della firma, omettendo di certificare la data successiva del mandato difensivo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al raddoppio del contributo unificato ed escludendo le spese legali a causa della costituzione non valida del Ministero.
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